Mozione sul volantinaggio da parte del consigliere Ivan Gerardi

Al Sindaco; Al Presidente Consiglio Comunale                                               OGGETTO: Mozione. Volantinaggio.

PRESO ATTO Che l’ordinanza sindacale n. 489 del 20/12/2012 ha stabilito che il “volantinaggio può essere eseguito solo mediante consegna diretta alle persone, con conseguente divieto di depositare il materiale cartaceo (depliants, volantini, bigliettini etc.) sulle auto, motocicli, abitazioni, infissi, cassette postali aperte e aggettanti sulla pubblica via, nonché in altro luogo pubblico o accessibile al pubblico privo di responsabile”;

Che, successivamente l’ordinanza sindacale n. 22 del 15/3/2019 ha vietato “fare pubblicità tramite volantinaggio e distribuire sul territorio comunale volantini, opuscoli od altri manifesti pubblicitari”;

Che i riferimenti normativi citati nelle ordinanze sindacali, ut supra, non limitano ne tantomeno vietano la distribuzione sul territorio comunale di volantini e opuscoli o altre manifestazioni di pubblicità.

CONSIDERATO – che l’Amministrazione non vanta poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel rapporto tra gli operatori commerciali ed i potenziali clienti;

– che in merito ad un’ordinanza Sindacale che impone alle Società distributrici o a singole persone la consegna diretta nelle mani degli utenti, di  volantini, dépliants, manifesti e opuscoli pubblicitari, vietando oggi ogni forma di volantinaggio e distribuzione sul territorio comunale di volantini, limita l’autonomia economica ed imprenditoriale degli operatori privati, ed è quindi illegittima;

– che diverse pronunce giudiziarie hanno dichiarato che il Comune in genere non può, con propria ordinanza, vietare il volantinaggio: in proposito, il TAR Lombardia, con una sentenza del 2012, ha precisato che tale attività è libera e non può essere oggetto di limitazioni da parte dell’amministrazione, in quanto un provvedimento del genere violerebbe i diritti costituzionali di libertà dell’iniziativa economica privata, non si può impedire alle aziende di utilizzare giovani o altri lavoratori per distribuire materiale pubblicitario: oltre ad essere attività pienamente lecita, non è anche soggetta a restrizioni di sorta;

– che il Tar Catania, sezione seconda,  con la sentenza n. 2084/12,  ha stabilito che il sindaco di un Comune non può imporre il divieto del cosiddetto “spam” alle aziende che operano nel settore pubblicitario, poiché tale materia non è di competenza dell’amministrazione locale. Pertanto il sindaco non dispone dei poteri per disciplinare/vietare l’attività di recapito nelle cassette postali, tale attività deve ritenersi libera anche presso abitazioni e domicili privati;

– che il TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Sentenza 26 maggio 2014, n. 1288

Considerato che “la distribuzione di volantini a mano lungo le strade e in generale nei luoghi pubblici, anche in prossimità degli edifici (ove sono collocate le bussole che ospitano la posta ed il materiale pubblicitario) è un’attività essenzialmente libera e l’amministrazione non vanta poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel rapporto tra gli operatori commerciali e i potenziali clienti;

– che il TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 17.4.2012, n. 641, ha stabilito che deve ritenersi illegittima l’ordinanza del sindaco che vieta di distribuire sul territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza e sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;

 – che sono illegittime le ordinanze sindacali, ut supra, che consentono la distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario all’interno delle cassette postali esclusivamente in un solo giorno della settimana, e soltanto in un ristretto arco orario, e che obbliga gli operatori a comunicare anticipatamente alla polizia municipale lo svolgimento dell’attività e le generalità dei soggetti incaricati della distribuzione. È il principio affermato dal giudice amministrativo del Salento, con la sentenza n. 3435/2015, che ha accolto il ricorso proposto da una impresa operante nel settore marketing contro l’ordinanza con la quale il sindaco di Ostuni aveva limitato la consegna di materiale pubblicitario all’interno delle cassette postali al martedì di ogni settimana, nella fascia dalle ore 07,00 alle ore 12,00;

RILEVATO – che l’indirizzo giurisprudenziale si muove secondo l’orientamento per cui il sistema organizzativo dell’attività pubblicitaria rientra nella strategia aziendale delle imprese sulla quale la P.A. non può incidere con regole e divieti la distribuzione di materiale pubblicitario, trattandosi di attività essenzialmente libera, come la generalità dei servizi resi da privati ex articolo 10 decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e tutelata dall’articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato si propone al Consiglio Comunale la seguente

M O Z I O N E Impegnare il Sindaco e la Giunta comunale:

  1. modificare l’ordinanza sindacale n. 489 del 20/12/2012, dando immediata attuazione a quanto disposto dalle direttive comunitarie, dalle leggi nazionali e dalle pronunce giurisprudenziali al fine di eliminare tutte quelle illegittimità in contrasto con i principi della liberalizzazione economica ormai codificati anche nell’ordinamento interno e, dunque, irragionevolmente limitativi dell’autonomia economica e imprenditoriale degli operatori privati, considerando altresì, che la consegna di materiale pubblicitario nella cassetta postale non reca una “concreta lesione” del decoro urbano e dell’igiene pubblica.
  2. modificare l’ordinanza sindacale n. 22 del 15/3/2019 consentendo la pubblicità tramite volantinaggio e la distribuzione sul territorio comunale di volantini, opuscoli od altri manifesti pubblicitari.

La P.A. non può incidere con regole e divieti la distribuzione di materiale pubblicitario, trattandosi di attività essenzialmente libera (cfr. art. 10 decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 – attuazione direttiva 2006/123/CE)                    

Marsala, lì 22/05/2019

                      Consigliere Comunale:  Guglielmo Ivan Gerardi

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